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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GIOVENTU’ MISSIONARIA
Art. 1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
E' costituita un'associazione apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, denominata "GIOVENTU’ MISSIONARIA” con sede in CIVIDATE (Bs), via Sovea n. 13. Essa può aprire succursali, filiali o sedi secondarie nonché recapiti.
L'associazione ha durata illimitata.
Art. 2. ENUNCIATI, PREMESSE E SCOPI
La PERSONA umana è il primo, fondamentale ed universale valore, valore che può essere riconosciuto e fatto proprio da qualsiasi uomo, indipendentemente dall’ideologia o dalla religione. Legati al valore della persona ci sono fondamentali diritti che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo ha ben enunciato e che la maggior parte dei paesi democratici hanno sottoscritto. Innanzitutto il diritto fondamentale alla vita, quello non meno importante alla libertà, e poi, riassumendo ad avere idee e sentimenti religiosi personali, a non essere discriminati per razza, situazione economica o religione, ad avere una vita dignitosa, ecc.
Questi principi non sono purtroppo, in molti casi ne rispettati ne attuati, sia nel nostro mondo, cosiddetto civile ma, soprattutto nei paesi del sud del mondo che sperimentano una sostanziale ingiustizia da parte dei paesi più ricchi. Sono intere popolazioni sfruttate da anni di colonialismo che le ha private delle proprie e legittime risorse e che ora riacquistata la libertà si trovano nella povertà più assoluta come nel caso del Mozambico.
Parimenti anche la nostra società presenta problemi e difficoltà soprattutto nelle giovani generazioni che si presentano fortemente demotivate nei confronti dei valori, sia in riferimento alla propria esperienza di vita, sia nei confronti di chi non li può realizzare perché si vede negare i diritti fondamentali di ogni essere umano. L’esperienza dei ragazzi è fortemente caratterizzata da noia, disimpegno, mancanza di iniziativa e cui cercano di rimediare cercando esperienze ed emozioni sempre più forti e trasgressive. L’associazione si propone perciò di venire incontro alle famiglie, alle comunità civili ed ai ragazzi stessi, cercando di coinvolgerli in attività che li aiutino a sperimentare che il divertimento e l’impegno possono essere vissuti anche in modo positivo e costruttivo. Tali attività saranno teoriche ma anche molto concrete perché nessuna esperienza lascia un segno profondo nell’animo umano se non è fortemente vissuta. Riteniamo molto importante riuscire a passare dal piano del pensare/riflettere a quello del fare/agire perché il coinvolgimento dei ragazzi sia il maggiore possibile. Soltanto aiutando i ragazzi a FARE esperienze positive e costruttive riteniamo si possa compiere una efficace opera di prevenzione del disagio giovanile che, mai come in questi anni, si è espresso e manifestato in modo tanto tragico.
Considerato ciò si rende sempre più urgente e necessario:
- Avviare un gruppo di persone motivate non solo alla solidarietà ma soprattutto da un profondo senso di giustizia, disposte a lavorare in prima persona, per raccogliere fondi da inviare in Mozambico per la realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo della persona umana in tutte le sue dimensioni.
- avviare un rapporto permanente con realtà esterne, gli Enti locali, i mass-media e la scuola promuovendo in particolare iniziative di educazione alla solidarietà e alla interculturalità
L’ASSOCIAZIONE “GIOVENTU’ MISSIONARIA ” si propone di:
EROGARE SERVIZI specifici e pertinenti, accessibili a singoli, gruppi, realtà organizzate, scuole, enti pubblici, ecc. senza sovrapporsi ad analoghe realtà se presenti, ma vicariando eventuali e temporanee assenze.
POTENZIARE le risorse umane, economiche, ideali e strutturali a favore della solidarietà con i poveri.
COLLEGARE le esperienze già esistenti e le realtà operanti in ambiti specifici correlati alla solidarietà.
SVILUPPARE modelli di intercultura proponibili a tutti i livelli.
CONTRIBUIRE ad educare le giovani generazioni alla interculturalità, alla solidarietà e alla giustizia per favorire la crescita dell’uomo e del cittadino in modo più consapevole e partecipato, non chiudendo lo sguardo sulla piccola realtà quotidiana ma ampliando lo sguardo al mondo. Per questo le attività dell’Associazione sono rivolti in prima persona proprio agli adolescenti e ai giovani come valido contributo al loro sviluppo e nella prospettiva della prevenzione del disagio giovanile.
Art.3 MODALITA' OPERATIVE
Per il raggiungimento dei propri scopi L’Associazione “GIOVENTU’ MISSIONARIA” promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali e di cooperazione ritenute necessarie ed utilizzerà gli strumenti idonei nell'ambito delle seguenti linee generali d'intervento:
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE di interventi a favore dei paesi poveri;
- RACCOLTA DI FONDI per realizzare i progetti di aiuto dell’associazione stessa o per contribuire ad altri progetti;
- INTERAZIONE con i gruppi, le aggregazioni, le associazioni che hanno scopi sociali simili o comunque correlati a quelli dell'associazione, con l'intento di favorirne la crescita, la presenza sul territorio, la reciproca conoscenza e collaborazione;
- INTERAZIONE con Enti Pubblici ed Amministrazioni Locali che condividano lo spirito dell'associazione ed intendano perseguirne gli scopi;
- SUPPORTO tecnico-logistico-organizzativo alle associazioni, gruppi, enti e amministrazioni che ne facciano richiesta per iniziative coerenti ai propri scopi sociali;
- ISTITUZIONE di una banca dati, accessibile a tutti, che raccolga informazioni sia sulle tematiche, sia sulle iniziative, sia sui gruppi e le aggregazioni operative sul territorio;
- APERTURA di uno sportello informativo permanente;
- ORGANIZZAZIONE di momenti d'incontro, culturali e formativi come, ad esempio, manifestazioni, dibattiti, corsi di aggiornamento per educatori, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado sull'Educazione alla Solidarietà e alla Mondialità;
- DIVULGAZIONE tra i soci, gli aderenti e l'opinione pubblica, di informazioni, di idee, di proposte inerenti ogni forma di impegno per lo sviluppo e l’aiuto ai popoli più poveri, in particolare del Mozambico, anche mediante la pubblicazione di un foglio informativo di collegamento.
Art. 4. GLI ASSOCIATI: I SOCI E GLI ADERENTI
Gli associati, soci e aderenti, sono parte attiva nella vita dell'associazione e si impegnano a:
- rispettare il presente Statuto;
- realizzare gli scopi associativi e rispettare le modalità previste per il loro conseguimento;
inoltre I SOCI partecipano alle assemblee con diritto di voto ed eleggibilità negli organi sociali e a tale fine devono essere in regola con il versamento delle quote associative definite in sede di assemblea.
I SOCI e gli ADERENTI hanno lo stesso diritto di essere informati sulla vita dell’associazione.
Possono essere SOCI le persone fisiche che ne facciano richiesta al Comitato di Gestione e che, con questo, intendono partecipare con continuità, seguendo da vicino il lavoro del Comitato di Gestione, alle attività dell’Associazione. Il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza da socio.
Il SOCIO che intende recedere dall'Associazione, deve presentare dimissioni motivate al Comitato di Gestione.
Possono essere ADERENTI le persone fisiche, le aggregazioni, i gruppi, le persone giuridiche che sottoscrivano la propria adesione politica al progetto nel suo complesso e diano il loro sostegno economico all’associazione.
Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite e senza scopo di lucro.
L'ASSOCIATO può essere escluso con effetto immediato in caso di palese danno morale o materiale all'associazione, mancato rispetto dello Statuto e delle risoluzioni assembleari.
Tale decisione motivata è presa dal Comitato di Gestione con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; l'associato può ricorrere contro tale risoluzione alla prima assemblea successiva.
Non è prevista in alcun caso la restituzione di quote sociali e/o di adesione versate.
Art.5. RISORSE UMANE
L'ASSOCIAZIONE “Gioventù Missionaria onlus” si avvale principalmente dell'opera dei propri associati e di personale volontario in genere e perciò si qualifica quale associazione di volontariato anche ai sensi della legge 266/91; prevede inoltre di avvalersi dell'opera di terzi e/o associati nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato.
Art. 6. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione svolge le sue attività senza fini di lucro e persegue essenzialmente finalità di solidarietà sociale negli ambiti di cui all’art. 3 del presente statuto.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Essa trae i propri mezzi finanziari dalle quote versate dai soci e degli aderenti, da eventuali contributi, oblazioni di Enti o persone fisiche, da proventi derivanti dalle varie iniziative di lavoro estemporaneo e volontario svolte dagli associati e dai volontari facenti capo alla medesima Associazione e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, comunque secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 11/08/91 n.266.
Il patrimonio dell'Associazione è inizialmente formato dalle quote di ammissione determinate dal Comitato di Gestione.
Durante la vita dell'Associazione, il patrimonio è formato dalle somme ricevute a detto scopo, mentre tutte le altre entrate, conseguenti dalle attività degli associati, al netto delle spese di funzionamento, sono a disposizione dell'Assemblea per la devoluzione, a titolo di contributo, alle iniziative dell'art. 3 dello Statuto. E' stabilito il divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Al termine dell'Associazione e cioè in caso di suo scioglimento, il patrimonio è formato da tutte le somme e da tutti i beni esistenti nell'Associazione, al netto dei debiti e degli impegni deliberati.
Le quote di ammissione, così come i contributi associativi in conto patrimonio, non sono trasmissibili, né rivalutabili, né rimborsabili; tuttavia in caso di morte del loro titolare, uno dei suoi eredi ha diritto di subentrare nella qualità di associato, sempre che gli altri eredi lo designino concordemente entro un anno dall'evento.
Nel bilancio annuale il patrimonio dell'associazione verrà evidenziato al netto delle somme destinate e da destinarsi alla realizzazione degli scopi istituzionali.
Per eventuali finanziamenti si privilegeranno i rapporti con istituti ispirati a principi di trasparenza, equità e solidarietà.
Art. 7. ORGANI SOCIALI
Organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea degli associati
- il comitato di gestione
- il presidente
- il revisore dei conti
Le cariche sociali sono gratuite e possono essere ricoperte esclusivamente da chiunque rivesta la qualità di associato.
Art. 8. L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo dell'associazione, è costituita dai soci iscritti nel relativo libro, è pubblica, per cui tutti possono partecipare ai lavori, ma solo i Soci hanno diritto di voto e possono ricoprire le cariche sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea dei Soci:
v approva il programma generale di attività
v approva i rendiconti consuntivo e di previsione
v determina l'impiego di eventuali utili e la copertura di eventuali disavanzi
v determina la quota associativa
v decide la variazione del numero dei componenti del Comitato di Gestione, ne elegge i componenti e, con votazione separata, il Presidente, fatta eccezione per i primi componenti, che vengono designati nell’atto costitutivo;
v elegge il Revisore dei Conti
v approva eventuali modifiche dello statuto
v approva il Regolamento Interno e le sue variazioni
v ha funzioni propositive
v delibera sulle proposte del Comitato di Gestione
v decide di programmare o sciogliere anticipatamente l'Associazione
v delibera sui ricorsi degli associati
L'Assemblea è convocata presso la sede dell’associazione o altrove, purchè in Italia, con avviso che deve contenere gli estremi occorrenti per le deliberazioni (ordine del diorno, ora e luogo, anche per una eventuale seconda convocazione), e deve essere comunicato per iscritto ai soci ed affisso all’Albo dell’associazione di cui al prosieguo del presente articolo almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. L’Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre precedente e della relazione generale di attività svolta dal Comitato di Gestione; detto bilancio dovrà essere corredato dal rendiconto specifico, opportunamente illustrato, delle entrate e delle spese relative alle campagne di sensibilizzazione realizzate ai sensi dell'art.8, Decreto Legislativo 04.01.'97 - n.460.
Oltre che nei casi precedenti, l'Assemblea potrà essere convocata ogni volta che il Comitato di Gestione lo riterrà utile alla programmazione delle attività ed alla gestione associativa.
Dovrà essere inoltre convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un quarto dei soci.
L'Assemblea regolarmente convocata è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.
Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice con votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Comitato di Gestione; per alzata di mano nelle altre votazioni, salvo richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un terzo dei presenti all'Assemblea.
E' fatto divieto all'Assemblea, così come a tutti gli organi sottoposti, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa annua.
I soci possono farsi rappresentare, qualora abbiano degli impedimenti che non consentano la loro presenza, per delega da altri associati. Ogni socio può portare in Assemblea fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in mancanza l’assemblea nomina il proprio presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deroghe ed in genere il diritto di intervento.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, da trascriversi sul Libro Verbali Assemblee e da affiggersi all’Albo dell’associazione collocato all’interno della sede ed annualmente trasmesse agli associati.
Art.9 - Il Comitato di Gestione
E' costituito dal Presidente e da un numero di soci variabile da 2 a 6 associati, eletti dall'Assemblea; il Comitato di Gestione resta in carica per la durata che l'Assemblea ritiene opportuna e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
I suoi componenti possono essere rieletti.
Il Comitato di Gestione è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione; esso ha, inoltre, una funzione organizzativa dell’Associazione ed esecutiva delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati; per la realizzazione di dette funzioni può servirsi degli strumenti che ritiene più opportuni; in particolare può decidere di avvalersi di rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato stabilendone le modalità;
convoca le assemblee;
propone all'Assemblea il programma generale di attività, le variazioni al Regolamento, le quote associative e di adesione;
predispone i rendiconti consuntivo e preventivo e le proposte di utilizzo degli utili o di copertura dei disavanzi da presentare all'esame degli associati;
decide in merito alla recessione o sospensione degli associati;
assume, a nome dell'Associazione, posizioni pubbliche coerenti allo spirito della stessa di fronte a temi di sua pertinenza;
può avvalersi, su problematiche specifiche, della collaborazione temporanea di esperti, anche esterni all'Associazione e comunque non coinvolti nella fase decisionale.
Il Comitato di Gestione viene convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario ed opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Comitato stesso, mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, recapitato ad ogni singolo componente.
Le sue riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Comitato di Gestione eletto dai presenti.
In questa sede, le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione concernente la “sospensione degli associati", per cui occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Delle riunioni del Comitato verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest’ultimo nominato dal Comitato stesso.
I componenti del Comitato di Gestione operano collegialmente e sono parimenti responsabili della gestione dell'Associazione.
I Consiglieri prestano la loro opera gratuitamente; hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione nell'ambito del loro mandato.
Art.10 - Il Presidente
Viene eletto durante l'assemblea degli associati, resta in carico per la durata che l'Assemblea ritiene opportuna e comunque per un periodo non superiore ai tre anni. Può essere rieletto.
Il Presidente è la figura unificante l'Associazione;
egli rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Comitato di Gestione e ne presiede le riunioni;
egli ha la facoltà di conferire procure per specifici atti o categorie di atti e di aprire conti correnti.
Comitato di Gestione e Presidente rispondono del proprio operato, collegialmente e in prima persona, all'Assemblea dei soci.
Art.11 - Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato esclusivamente tra i soci, dall'Assemblea, dura in carica tre anni, controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio al 31 dicembre di ogni esercizio e, in caso di scioglimento, il bilancio iniziale e quello finale di liquidazione.
Art.12 - Scioglimento
La decisione di sciogliere Gioventù Missionaria viene assunta dai soci riuniti in un'assemblea appositamente convocata ed è valida se approvata all'unanimità dai presenti.
In caso di scioglimento l'intero suo patrimonio sarà devoluto a Enti o gruppi aventi scopi affini o scopi di pubblica utilità, individuati dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 - legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.13 - Modifiche dello Statuto
Per le modifiche dello Statuto e dell’atto costitutivo valgono i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal precedente articolo 8.
Art.14 - Clausola finale
Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni degli artt.36 e segg. Del Codice Civile e delle leggi specifiche vigenti in materia.
Darfo Boario Terme, 21 marzo 2002
Art. 1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
E' costituita un'associazione apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro, denominata "GIOVENTU’ MISSIONARIA” con sede in CIVIDATE (Bs), via Sovea n. 13. Essa può aprire succursali, filiali o sedi secondarie nonché recapiti.
L'associazione ha durata illimitata.
Art. 2. ENUNCIATI, PREMESSE E SCOPI
La PERSONA umana è il primo, fondamentale ed universale valore, valore che può essere riconosciuto e fatto proprio da qualsiasi uomo, indipendentemente dall’ideologia o dalla religione. Legati al valore della persona ci sono fondamentali diritti che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo ha ben enunciato e che la maggior parte dei paesi democratici hanno sottoscritto. Innanzitutto il diritto fondamentale alla vita, quello non meno importante alla libertà, e poi, riassumendo ad avere idee e sentimenti religiosi personali, a non essere discriminati per razza, situazione economica o religione, ad avere una vita dignitosa, ecc.
Questi principi non sono purtroppo, in molti casi ne rispettati ne attuati, sia nel nostro mondo, cosiddetto civile ma, soprattutto nei paesi del sud del mondo che sperimentano una sostanziale ingiustizia da parte dei paesi più ricchi. Sono intere popolazioni sfruttate da anni di colonialismo che le ha private delle proprie e legittime risorse e che ora riacquistata la libertà si trovano nella povertà più assoluta come nel caso del Mozambico.
Parimenti anche la nostra società presenta problemi e difficoltà soprattutto nelle giovani generazioni che si presentano fortemente demotivate nei confronti dei valori, sia in riferimento alla propria esperienza di vita, sia nei confronti di chi non li può realizzare perché si vede negare i diritti fondamentali di ogni essere umano. L’esperienza dei ragazzi è fortemente caratterizzata da noia, disimpegno, mancanza di iniziativa e cui cercano di rimediare cercando esperienze ed emozioni sempre più forti e trasgressive. L’associazione si propone perciò di venire incontro alle famiglie, alle comunità civili ed ai ragazzi stessi, cercando di coinvolgerli in attività che li aiutino a sperimentare che il divertimento e l’impegno possono essere vissuti anche in modo positivo e costruttivo. Tali attività saranno teoriche ma anche molto concrete perché nessuna esperienza lascia un segno profondo nell’animo umano se non è fortemente vissuta. Riteniamo molto importante riuscire a passare dal piano del pensare/riflettere a quello del fare/agire perché il coinvolgimento dei ragazzi sia il maggiore possibile. Soltanto aiutando i ragazzi a FARE esperienze positive e costruttive riteniamo si possa compiere una efficace opera di prevenzione del disagio giovanile che, mai come in questi anni, si è espresso e manifestato in modo tanto tragico.
Considerato ciò si rende sempre più urgente e necessario:
- Avviare un gruppo di persone motivate non solo alla solidarietà ma soprattutto da un profondo senso di giustizia, disposte a lavorare in prima persona, per raccogliere fondi da inviare in Mozambico per la realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo della persona umana in tutte le sue dimensioni.
- avviare un rapporto permanente con realtà esterne, gli Enti locali, i mass-media e la scuola promuovendo in particolare iniziative di educazione alla solidarietà e alla interculturalità
L’ASSOCIAZIONE “GIOVENTU’ MISSIONARIA ” si propone di:
EROGARE SERVIZI specifici e pertinenti, accessibili a singoli, gruppi, realtà organizzate, scuole, enti pubblici, ecc. senza sovrapporsi ad analoghe realtà se presenti, ma vicariando eventuali e temporanee assenze.
POTENZIARE le risorse umane, economiche, ideali e strutturali a favore della solidarietà con i poveri.
COLLEGARE le esperienze già esistenti e le realtà operanti in ambiti specifici correlati alla solidarietà.
SVILUPPARE modelli di intercultura proponibili a tutti i livelli.
CONTRIBUIRE ad educare le giovani generazioni alla interculturalità, alla solidarietà e alla giustizia per favorire la crescita dell’uomo e del cittadino in modo più consapevole e partecipato, non chiudendo lo sguardo sulla piccola realtà quotidiana ma ampliando lo sguardo al mondo. Per questo le attività dell’Associazione sono rivolti in prima persona proprio agli adolescenti e ai giovani come valido contributo al loro sviluppo e nella prospettiva della prevenzione del disagio giovanile.
Art.3 MODALITA' OPERATIVE
Per il raggiungimento dei propri scopi L’Associazione “GIOVENTU’ MISSIONARIA” promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali e di cooperazione ritenute necessarie ed utilizzerà gli strumenti idonei nell'ambito delle seguenti linee generali d'intervento:
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE di interventi a favore dei paesi poveri;
- RACCOLTA DI FONDI per realizzare i progetti di aiuto dell’associazione stessa o per contribuire ad altri progetti;
- INTERAZIONE con i gruppi, le aggregazioni, le associazioni che hanno scopi sociali simili o comunque correlati a quelli dell'associazione, con l'intento di favorirne la crescita, la presenza sul territorio, la reciproca conoscenza e collaborazione;
- INTERAZIONE con Enti Pubblici ed Amministrazioni Locali che condividano lo spirito dell'associazione ed intendano perseguirne gli scopi;
- SUPPORTO tecnico-logistico-organizzativo alle associazioni, gruppi, enti e amministrazioni che ne facciano richiesta per iniziative coerenti ai propri scopi sociali;
- ISTITUZIONE di una banca dati, accessibile a tutti, che raccolga informazioni sia sulle tematiche, sia sulle iniziative, sia sui gruppi e le aggregazioni operative sul territorio;
- APERTURA di uno sportello informativo permanente;
- ORGANIZZAZIONE di momenti d'incontro, culturali e formativi come, ad esempio, manifestazioni, dibattiti, corsi di aggiornamento per educatori, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado sull'Educazione alla Solidarietà e alla Mondialità;
- DIVULGAZIONE tra i soci, gli aderenti e l'opinione pubblica, di informazioni, di idee, di proposte inerenti ogni forma di impegno per lo sviluppo e l’aiuto ai popoli più poveri, in particolare del Mozambico, anche mediante la pubblicazione di un foglio informativo di collegamento.
Art. 4. GLI ASSOCIATI: I SOCI E GLI ADERENTI
Gli associati, soci e aderenti, sono parte attiva nella vita dell'associazione e si impegnano a:
- rispettare il presente Statuto;
- realizzare gli scopi associativi e rispettare le modalità previste per il loro conseguimento;
inoltre I SOCI partecipano alle assemblee con diritto di voto ed eleggibilità negli organi sociali e a tale fine devono essere in regola con il versamento delle quote associative definite in sede di assemblea.
I SOCI e gli ADERENTI hanno lo stesso diritto di essere informati sulla vita dell’associazione.
Possono essere SOCI le persone fisiche che ne facciano richiesta al Comitato di Gestione e che, con questo, intendono partecipare con continuità, seguendo da vicino il lavoro del Comitato di Gestione, alle attività dell’Associazione. Il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza da socio.
Il SOCIO che intende recedere dall'Associazione, deve presentare dimissioni motivate al Comitato di Gestione.
Possono essere ADERENTI le persone fisiche, le aggregazioni, i gruppi, le persone giuridiche che sottoscrivano la propria adesione politica al progetto nel suo complesso e diano il loro sostegno economico all’associazione.
Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite e senza scopo di lucro.
L'ASSOCIATO può essere escluso con effetto immediato in caso di palese danno morale o materiale all'associazione, mancato rispetto dello Statuto e delle risoluzioni assembleari.
Tale decisione motivata è presa dal Comitato di Gestione con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; l'associato può ricorrere contro tale risoluzione alla prima assemblea successiva.
Non è prevista in alcun caso la restituzione di quote sociali e/o di adesione versate.
Art.5. RISORSE UMANE
L'ASSOCIAZIONE “Gioventù Missionaria onlus” si avvale principalmente dell'opera dei propri associati e di personale volontario in genere e perciò si qualifica quale associazione di volontariato anche ai sensi della legge 266/91; prevede inoltre di avvalersi dell'opera di terzi e/o associati nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato.
Art. 6. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione svolge le sue attività senza fini di lucro e persegue essenzialmente finalità di solidarietà sociale negli ambiti di cui all’art. 3 del presente statuto.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Essa trae i propri mezzi finanziari dalle quote versate dai soci e degli aderenti, da eventuali contributi, oblazioni di Enti o persone fisiche, da proventi derivanti dalle varie iniziative di lavoro estemporaneo e volontario svolte dagli associati e dai volontari facenti capo alla medesima Associazione e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, comunque secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 11/08/91 n.266.
Il patrimonio dell'Associazione è inizialmente formato dalle quote di ammissione determinate dal Comitato di Gestione.
Durante la vita dell'Associazione, il patrimonio è formato dalle somme ricevute a detto scopo, mentre tutte le altre entrate, conseguenti dalle attività degli associati, al netto delle spese di funzionamento, sono a disposizione dell'Assemblea per la devoluzione, a titolo di contributo, alle iniziative dell'art. 3 dello Statuto. E' stabilito il divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Al termine dell'Associazione e cioè in caso di suo scioglimento, il patrimonio è formato da tutte le somme e da tutti i beni esistenti nell'Associazione, al netto dei debiti e degli impegni deliberati.
Le quote di ammissione, così come i contributi associativi in conto patrimonio, non sono trasmissibili, né rivalutabili, né rimborsabili; tuttavia in caso di morte del loro titolare, uno dei suoi eredi ha diritto di subentrare nella qualità di associato, sempre che gli altri eredi lo designino concordemente entro un anno dall'evento.
Nel bilancio annuale il patrimonio dell'associazione verrà evidenziato al netto delle somme destinate e da destinarsi alla realizzazione degli scopi istituzionali.
Per eventuali finanziamenti si privilegeranno i rapporti con istituti ispirati a principi di trasparenza, equità e solidarietà.
Art. 7. ORGANI SOCIALI
Organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea degli associati
- il comitato di gestione
- il presidente
- il revisore dei conti
Le cariche sociali sono gratuite e possono essere ricoperte esclusivamente da chiunque rivesta la qualità di associato.
Art. 8. L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo dell'associazione, è costituita dai soci iscritti nel relativo libro, è pubblica, per cui tutti possono partecipare ai lavori, ma solo i Soci hanno diritto di voto e possono ricoprire le cariche sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea dei Soci:
v approva il programma generale di attività
v approva i rendiconti consuntivo e di previsione
v determina l'impiego di eventuali utili e la copertura di eventuali disavanzi
v determina la quota associativa
v decide la variazione del numero dei componenti del Comitato di Gestione, ne elegge i componenti e, con votazione separata, il Presidente, fatta eccezione per i primi componenti, che vengono designati nell’atto costitutivo;
v elegge il Revisore dei Conti
v approva eventuali modifiche dello statuto
v approva il Regolamento Interno e le sue variazioni
v ha funzioni propositive
v delibera sulle proposte del Comitato di Gestione
v decide di programmare o sciogliere anticipatamente l'Associazione
v delibera sui ricorsi degli associati
L'Assemblea è convocata presso la sede dell’associazione o altrove, purchè in Italia, con avviso che deve contenere gli estremi occorrenti per le deliberazioni (ordine del diorno, ora e luogo, anche per una eventuale seconda convocazione), e deve essere comunicato per iscritto ai soci ed affisso all’Albo dell’associazione di cui al prosieguo del presente articolo almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. L’Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre precedente e della relazione generale di attività svolta dal Comitato di Gestione; detto bilancio dovrà essere corredato dal rendiconto specifico, opportunamente illustrato, delle entrate e delle spese relative alle campagne di sensibilizzazione realizzate ai sensi dell'art.8, Decreto Legislativo 04.01.'97 - n.460.
Oltre che nei casi precedenti, l'Assemblea potrà essere convocata ogni volta che il Comitato di Gestione lo riterrà utile alla programmazione delle attività ed alla gestione associativa.
Dovrà essere inoltre convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un quarto dei soci.
L'Assemblea regolarmente convocata è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.
Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice con votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Comitato di Gestione; per alzata di mano nelle altre votazioni, salvo richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un terzo dei presenti all'Assemblea.
E' fatto divieto all'Assemblea, così come a tutti gli organi sottoposti, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa annua.
I soci possono farsi rappresentare, qualora abbiano degli impedimenti che non consentano la loro presenza, per delega da altri associati. Ogni socio può portare in Assemblea fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in mancanza l’assemblea nomina il proprio presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deroghe ed in genere il diritto di intervento.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, da trascriversi sul Libro Verbali Assemblee e da affiggersi all’Albo dell’associazione collocato all’interno della sede ed annualmente trasmesse agli associati.
Art.9 - Il Comitato di Gestione
E' costituito dal Presidente e da un numero di soci variabile da 2 a 6 associati, eletti dall'Assemblea; il Comitato di Gestione resta in carica per la durata che l'Assemblea ritiene opportuna e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
I suoi componenti possono essere rieletti.
Il Comitato di Gestione è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione; esso ha, inoltre, una funzione organizzativa dell’Associazione ed esecutiva delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati; per la realizzazione di dette funzioni può servirsi degli strumenti che ritiene più opportuni; in particolare può decidere di avvalersi di rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato stabilendone le modalità;
convoca le assemblee;
propone all'Assemblea il programma generale di attività, le variazioni al Regolamento, le quote associative e di adesione;
predispone i rendiconti consuntivo e preventivo e le proposte di utilizzo degli utili o di copertura dei disavanzi da presentare all'esame degli associati;
decide in merito alla recessione o sospensione degli associati;
assume, a nome dell'Associazione, posizioni pubbliche coerenti allo spirito della stessa di fronte a temi di sua pertinenza;
può avvalersi, su problematiche specifiche, della collaborazione temporanea di esperti, anche esterni all'Associazione e comunque non coinvolti nella fase decisionale.
Il Comitato di Gestione viene convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario ed opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Comitato stesso, mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, recapitato ad ogni singolo componente.
Le sue riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Comitato di Gestione eletto dai presenti.
In questa sede, le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione concernente la “sospensione degli associati", per cui occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Delle riunioni del Comitato verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest’ultimo nominato dal Comitato stesso.
I componenti del Comitato di Gestione operano collegialmente e sono parimenti responsabili della gestione dell'Associazione.
I Consiglieri prestano la loro opera gratuitamente; hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione nell'ambito del loro mandato.
Art.10 - Il Presidente
Viene eletto durante l'assemblea degli associati, resta in carico per la durata che l'Assemblea ritiene opportuna e comunque per un periodo non superiore ai tre anni. Può essere rieletto.
Il Presidente è la figura unificante l'Associazione;
egli rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Comitato di Gestione e ne presiede le riunioni;
egli ha la facoltà di conferire procure per specifici atti o categorie di atti e di aprire conti correnti.
Comitato di Gestione e Presidente rispondono del proprio operato, collegialmente e in prima persona, all'Assemblea dei soci.
Art.11 - Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato esclusivamente tra i soci, dall'Assemblea, dura in carica tre anni, controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio al 31 dicembre di ogni esercizio e, in caso di scioglimento, il bilancio iniziale e quello finale di liquidazione.
Art.12 - Scioglimento
La decisione di sciogliere Gioventù Missionaria viene assunta dai soci riuniti in un'assemblea appositamente convocata ed è valida se approvata all'unanimità dai presenti.
In caso di scioglimento l'intero suo patrimonio sarà devoluto a Enti o gruppi aventi scopi affini o scopi di pubblica utilità, individuati dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 - legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.13 - Modifiche dello Statuto
Per le modifiche dello Statuto e dell’atto costitutivo valgono i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal precedente articolo 8.
Art.14 - Clausola finale
Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni degli artt.36 e segg. Del Codice Civile e delle leggi specifiche vigenti in materia.
Darfo Boario Terme, 21 marzo 2002